Art. 21

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone

In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 33 a 37 unicamente se tali partite sono accompagnate: a) dal documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e b) da un certificato sanitario di cui all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:605:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo