Art. 23
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
1. In deroga ai divieti di cui all’, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
a)
in un’altra zona soggetta a restrizioni II;
b)
nelle zone soggette a restrizioni I e III;
c)
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
2. L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
a)
le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, e agli .
3. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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