Art. 28
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso una zona soggetta a restrizioni II nello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso una zona soggetta a restrizioni II nello stesso Stato membro interessato
1. In deroga ai divieti di cui all’, in circostanze eccezionali, qualora tali divieti comportino problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II nel territorio dello stesso Stato membro purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, e agli ;
c)
lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti non siano spostati dallo stabilimento di destinazione situato nella zona soggetta a restrizioni II almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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