Art. 30.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 7 apr 2021
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