Art. 27

Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro L’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro: a) notifica senza indugio all’autorità competente dello stabilimento di spedizione l’arrivo della partita; b) provvede affinché i suini detenuti: i) rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; o ii) siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:605:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo