Art. 27
Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro
In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro
L’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:
a)
notifica senza indugio all’autorità competente dello stabilimento di spedizione l’arrivo della partita;
b)
provvede affinché i suini detenuti:
i)
rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
ii)
siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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