Art. 41
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
In vigore dal 7 apr 2021
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:
a)
la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
i)
all’interno di tali zone soggette a restrizioni II e III;
ii)
al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli ;
b)
il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III di cui agli ;
c)
la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli del presente regolamento;
d)
la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli del presente regolamento.
2. L’autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:
a)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all’ in tali stabilimenti;
b)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
c)
i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all’interno dello stesso Stato membro conformemente all’.
3. L’autorità competente dello Stato membro interessato:
a)
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell’autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
b)
mantiene aggiornato l’elenco di cui alla lettera a).
Storico versioni
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