Art. 44
Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione
In vigore dal 7 apr 2021
Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione
L’autorità competente degli Stati membri interessati provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all’, lettera d), punto ii);
b)
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II di cui all’, paragrafo 1, come previsto all’, paragrafo 2, lettera b), punto ii);
c)
le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona dallo stabilimento designato conformemente all’, paragrafo 1, come previsto all’, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.
Storico versioni
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