Art. 45
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:
a)
all’interno dell’intero territorio dello Stato membro;
b)
dall’intero territorio dello Stato membro verso:
i)
altri Stati membri; e
ii)
paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:605:oj#art-45