Art. 47
Divieti generali relativi ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, tenuto conto del rischio di diffusione della peste suina africana
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti generali relativi ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, tenuto conto del rischio di diffusione della peste suina africana
L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all’interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l’autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
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