Art. 49
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
1. In deroga ai divieti di cui all’, paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
a)
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tali suini selvatici;
b)
l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;
c)
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona all’interno dello stesso Stato membro:
i)
per uso domestico privato; o
ii)
in collegamento con le attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; o
iii)
dallo stabilimento designato conformemente all’, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:
—
con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione conformemente all’, lettera c);
o
—
conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e siano spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.
2. In deroga ai divieti di cui all’, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:
a)
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinato al consumo umano;
b)
l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;
c)
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III all’interno dello stesso Stato membro:
i)
per uso domestico privato;
o
ii)
conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.
Storico versioni
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