Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 7 apr 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti: a) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri (15) nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell’allegato I («gli Stati membri interessati»). Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall’autorità competente dello Stato membro interessato conformemente all’, paragrafo 1, e all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato. 2.   Il presente regolamento si applica: a) ai movimenti di partite di: i) suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone; ii) materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i); b) ai movimenti di: i) partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri; ii) partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III; c) agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b); d) a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana. 3.   Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue: a) il capo II stabilisce norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni I, II e III in caso di focolaio di peste suina africana, come pure per l’applicazione di misure speciali di controllo delle malattie in tutti gli Stati membri; b) il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati; c) il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina africana per le aziende alimentari negli Stati membri interessati; d) il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri; e) il capo VI stabilisce obblighi speciali di informazione e di formazione negli Stati membri; f) il capo VII stabilisce le disposizioni finali.
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