Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 apr 2021
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: a) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429; b) «materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale; c) «zona soggetta a restrizioni I»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III; d) «zona soggetta a restrizioni II»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie; e) «zona soggetta a restrizioni III»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte III, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie; f) «Stato membro precedentemente indenne da malattia»: uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana in suini detenuti nei 12 mesi precedenti; g) «materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti; h) «materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.
Storico versioni

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