Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 apr 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
b)
«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
c)
«zona soggetta a restrizioni I»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;
d)
«zona soggetta a restrizioni II»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
e)
«zona soggetta a restrizioni III»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte III, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
f)
«Stato membro precedentemente indenne da malattia»: uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana in suini detenuti nei 12 mesi precedenti;
g)
«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
h)
«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’ del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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