Art. 10
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.
Storico versioni
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