Art. 33

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento 1.   In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente a fini di trattamento, smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento o smaltimento o recupero mediante coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni II o III all’interno dello stesso Stato membro, purché i mezzi di trasporto siano individualmente equipaggiati con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. 2.   L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1: a) consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; b) conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento. 3.   L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché: a) le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all’interno dello stesso Stato membro unicamente per gli usi di cui al paragrafo 1; b) ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
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