Art. 45 · Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici

Art. 45

Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici

In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688: a) all’interno dell’intero territorio dello Stato membro; b) dall’intero territorio dello Stato membro verso: i) altri Stati membri; e ii) paesi terzi.
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