Art. 39.tit_1
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso altri Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 7 apr 2021
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