Art. 26

Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro

In vigore dal 7 apr 2021
Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro 1.   L’autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all’, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti: a) dello stabilimento di spedizione; b) del luogo di passaggio; c) dello stabilimento di destinazione. 2.   L’autorità competente dello stabilimento di spedizione: a) provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di cui al paragrafo 1 sia: i) individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale; ii) sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso; b) informa in anticipo l’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l’autorità competente del luogo di passaggio dell’intenzione di spostare la partita di suini detenuti; c) predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti; d) provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.
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