Art. 19
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III
In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III
1. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
a)
le informazioni richieste conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
b)
almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
i)
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;
ii)
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
2. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente purché:
a)
i prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
i)
le informazioni richieste conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
ii)
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
3. Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate:
a)
da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
b)
dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
4. Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente purché:
a)
i prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
i)
le informazioni richieste conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
ii)
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ».
5. In caso di movimenti di partite di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
6. L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, o in stabilimenti che trattano carni fresche o trasformate e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti delle partite di:
a)
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
b)
prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
c)
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
d)
prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.
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