Art. 20
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
a)
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605della Commissione.»;
b)
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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