Art. 8
Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
In vigore dal 7 apr 2021
Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:
a)
nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
nelle zone infette istituite conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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