Art. 6
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni II in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro
In vigore dal 7 apr 2021
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni II in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro
1. A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, tale area è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, come zona soggetta a restrizioni II.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II elencata nell’allegato I del presente regolamento per tale Stato membro.
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