Art. 19
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 16 feb 2021
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 marzo 2021.
Tuttavia, l’, paragrafo 9, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, e l’, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 23 febbraio 2021.
Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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