Art. 19

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 16 feb 2021
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 6 marzo 2021. Tuttavia, l’, paragrafo 9, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, e l’, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 23 febbraio 2021. Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 18.
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Entrata in vigore e applicazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/267) — Testo vigente | Portale Normativo