Art. 4
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014
In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014
1. In deroga all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui dovrebbero altrimenti effettuarsi in conformità del suddetto articolo.
2. In deroga all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l’articolo 35, paragrafo 2, del suddetto regolamento, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
3. In deroga all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e di averne richiesto la sostituzione.
4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità che le ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (UE) n. 165/2014 rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 2 e 3, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.
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