Art. 16
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004
In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004
1. In deroga all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati fino al 30 settembre 2021.
2. In deroga all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che con ogni probabilità le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004 o le varie attività di addestramento di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 continueranno a essere impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, i termini o il periodo di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini e di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la valutazione della sicurezza degli impianti portuali di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004 o lo svolgimento delle varie attività di addestramento di cui all’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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