Art. 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE 1.   In deroga all’ della direttiva 2006/126/CE e all’allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. 2.   La validità delle patenti di guida di cui all’ della direttiva 2006/126/CE e all’allegato I, punto 3, lettera d), della stessa che altrimenti, in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1o luglio 2021, se tale data è successiva. 3.   Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021. 4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle patenti di guida e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle patenti di guida nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 o 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 o 2 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 o 2 che si applicano in un altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:267:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/267) — Testo vigente | Portale Normativo