Art. 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE 1.   In deroga all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. I CAP restano validi per il medesimo periodo. 2.   I termini relativi al completamento di attività formative periodiche, da parte del titolare di un CAP, che altrimenti, in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2020/698, sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per sei mesi o fino al 1o luglio 2021, se tale data è successiva. I CAP restano validi per il medesimo periodo. 3.   La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CAP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente. 4.   La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CAP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, che altrimenti, in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1o luglio 2021, se tale data è successiva. 5.   La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta. 6.   La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che altrimenti, in applicazione dell’ del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1o luglio 2021, se tale data è successiva. 7.   Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o i periodi di 10 mesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021. 8.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 7, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 3 e 5, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che resti impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 9.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6 che si applicano in un altro Stato membro.
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