Art. 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009 1.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le decisioni relative alle domande di autorizzazione per i servizi regolari presentate dai vettori tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono adottate dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. 3.   Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021. 4.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.
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