Art. 11
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE
In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE
1. In deroga all’, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data su di esse indicata.
2. In deroga all’ e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi alle verifiche periodiche che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all’ e i certificati di cui all’ di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
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