Art. 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

In vigore dal 16 feb 2021
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE 1.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l’autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. 2.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata. 3.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l’autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 non oltre 10 mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva. 4.   Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze, nei casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate, anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021. 5.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la revisione a intervalli regolari o la cessazione della sospensione delle licenze o il rilascio di nuove licenze, nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate, nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
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