Art. 27

Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione prevista all’ applicando uno o più degli strumenti di risoluzione seguenti: a) strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite; b) strumento della svalutazione e conversione; c) strumento della vendita dell’attività d’impresa; d) strumento della CCP-ponte. 2.   In caso di crisi sistemica uno Stato membro può, come soluzione di ultima istanza, anche prestare sostegno finanziario pubblico straordinario applicando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli , a condizione che sia stata ottenuta l’approvazione preventiva e definitiva nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione e ove siano previste, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo, modalità credibili per recuperare i fondi in modo completo e tempestivo. 3.   Prima di applicare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione esegue: a) i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità per il risanamento, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP; b) gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma. L’autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un arco di tempo adeguato. 4.   In deroga al paragrafo 3 l’autorità di risoluzione può non dare esecuzione, in parte o in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell’intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato applicare gli strumenti previsti al paragrafo 1. 5.   Se l’autorità di risoluzione non dà esecuzione, né in parte né in toto, agli obblighi esistenti e in sospeso di cui al paragrafo 3, secondo comma, o al paragrafo 4 del presente articolo, può dare esecuzione agli obblighi rimanenti entro 18 mesi dalla data in cui la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all’, a condizione che siano venuti meno i motivi per non dare esecuzione a tali obblighi. L’autorità di risoluzione dà notifica al partecipante diretto e all’altra parte da tre a sei mesi prima di dare esecuzione ai rimanenti obblighi. I proventi dell’esecuzione degli obblighi rimanenti sono utilizzati per recuperare i fondi pubblici cui è stato fatto ricorso. Previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione dei partecipanti diretti interessati e delle altre parti vincolate da obblighi esistenti e in sospeso, l’autorità di risoluzione stabilisce se siano venuti meno i motivi per non dare esecuzione agli obblighi esistenti e in sospeso e se dare esecuzione agli obblighi rimanenti. Qualora l’autorità di risoluzione si discosti dai pareri espressi dalle autorità consultate, ne fornisce debita motivazione per iscritto. La prescrizione di adempiere gli obblighi rimanenti nelle circostanze di cui al presente paragrafo è inclusa nelle norme applicate dalla CCP e in altre disposizioni contrattuali. 6.   L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di compensare i partecipanti diretti non inadempienti per le perdite derivanti dall’applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite, qualora le perdite eccedano quelle che il partecipante diretto non inadempiente avrebbe subito nell’ambito degli obblighi di cui al regolamento operativo della CCP, purché il partecipante diretto non inadempiente abbia avuto diritto al pagamento della differenza di cui all’. La compensazione di cui al primo comma può assumere la forma di partecipazioni, titoli di debito o titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. L’importo dei titoli emessi a ciascun partecipante diretto non inadempiente interessato è proporzionato alla perdita eccedente di cui al primo comma. L’importo tiene conto degli eventuali obblighi contrattuali in essere dei partecipanti diretti nei confronti della CCP e da esso è detratto ogni eventuale diritto al pagamento della differenza di cui all’. L’importo dei titoli è calcolato in base alla valutazione effettuata conformemente all’, paragrafo 3. 7.   Ove sia applicato uno degli strumenti pubblici di stabilizzazione, l’autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite prima dell’applicazione dello strumento o contemporaneamente ad esso. Se l’applicazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite finanziarie a carico dei partecipanti diretti, l’autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione, a meno che il ricorso a una sequenza diversa riduca al minimo il discostamento dal principio enunciato all’ per cui nessun creditore può essere svantaggiato e permetta di conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione. 8.   Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo, e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli , la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. 9.   Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all’annullabilità o all’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono applicati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria. 10.   Gli Stati membri recuperano in un adeguato arco temporale gli eventuali fondi pubblici utilizzati come strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui alla sezione 7 del presente capo, e le autorità di risoluzione recuperano le spese ragionevoli da esse sostenute in relazione all’applicazione di strumenti o all’esercizio di poteri di risoluzione. Tale recupero proviene tra l’altro: a) dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato, compresi eventuali crediti nei confronti di partecipanti diretti inadempienti; b) dal corrispettivo pagato dall’acquirente alla CCP come creditore privilegiato prima dell’applicazione dell’, paragrafo 4, in caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa; c) dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato prima dell’applicazione dell’, paragrafo 5; d) dai proventi ricavati dall’applicazione dello strumento pubblico di sostegno al capitale di cui all’ e dello strumento della proprietà pubblica temporanea di cui all’, compresi i proventi ricavati dalla loro vendita. 11.   Nell’applicare gli strumenti di risoluzione le autorità di risoluzione assicurano, basandosi su una valutazione conforme all’, il ribilanciamento del portafoglio, l’allocazione piena delle perdite, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte. Le autorità di risoluzione assicurano la ricostituzione delle risorse prefinanziate e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte di cui al primo comma in misura sufficiente a rimetterla in grado di soddisfare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le funzioni essenziali tenuto conto del regolamento operativo della CCP o della CCP-ponte. Nonostante l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti previsti agli al fine di ricapitalizzare la CCP.
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