Art. 60

Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato

In vigore dal 16 dic 2020
Principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato In caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, l’autorità di risoluzione assicura che nessun azionista, partecipante diretto e altro creditore subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’, paragrafo 1, e la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP.
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