Art. 61
Valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato
In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione ai fini dell’applicazione del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato
1. Per valutare il rispetto del principio enunciato all’ secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l’autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo l’azione o le azioni di risoluzione.
2. La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:
a)
il trattamento che gli azionisti, i partecipanti diretti e gli altri creditori avrebbero ricevuto se l’autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell’, paragrafo 1, e la CCP fosse stata invece liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP;
b)
il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, partecipanti diretti e altri creditori per effetto della risoluzione della CCP;
c)
l’eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) del presente paragrafo e quello di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
3. Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, lettera a), la valutazione prevista al paragrafo 1:
a)
non tiene conto dell’eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione o di assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o di qualsiasi altra assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard;
b)
si basa sulle perdite che i partecipanti diretti e gli altri creditori avrebbero verosimilmente subito se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP;
c)
tiene conto di una stima, ragionevole in termini commerciali, dei costi di sostituzione diretti, compresi eventuali requisiti in materia di margini aggiuntivi, sostenuti dai partecipanti diretti per riaprire, entro un congruo periodo di tempo, le rispettive posizioni nette comparabili nel mercato in base alle effettive condizioni di mercato, comprese la profondità del mercato e la sua capacità di processare operazioni per il pertinente volume di tali posizioni nette entro tale periodo; e
d)
si basa sulla metodologia di determinazione dei prezzi della CCP, a meno che detta metodologia non rispecchi le effettive condizioni di mercato.
La durata del periodo di cui al primo comma, lettera c), rispecchia le implicazioni del diritto fallimentare applicabile e le caratteristiche delle posizioni nette interessate.
4. La valutazione indicata al paragrafo 1 del presente articolo è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 3.
5. Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma degli , paragrafo 5, e 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, compreso il calcolo delle perdite a seguito della liquidazione risultanti dai costi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, primo comma, lettera c), se la CCP fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, a seguito della piena applicazione degli obblighi contrattuali e delle altre disposizioni applicabili previste nel regolamento operativo della CCP.
L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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