Art. 49

Poteri accessori

In vigore dal 16 dic 2020
Poteri accessori 1.   Nell’esercizio di uno dei poteri previsti all’, paragrafo 1 del presente regolamento, l’autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti: a) fatto salvo l’, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere; b) dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni; c) ordinare all’autorità pertinente di disporre l’esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25); d) prevedere che l’acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell’ e dell’, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato; e) ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all’acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza; f) prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all’, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP; g) annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l’acquirente o la CCP-ponte; h) modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione, anche relativamente all’accesso alla compensazione da parte dei suoi partecipanti diretti e di altri partecipanti; i) trasferire l’appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte. Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a). 2.   L’autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l’azione di risoluzione risulti efficace e l’acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l’attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità: a) la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l’acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d’interesse; b) la sostituzione della CCP in risoluzione con l’acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti. 3.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, lasciano impregiudicati: a) il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro; e b) fatti salvi gli , la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall’acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.
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