Art. 47

Strumento della proprietà pubblica temporanea

In vigore dal 16 dic 2020
Strumento della proprietà pubblica temporanea 1.   La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è: a) un soggetto designato dello Stato membro oppure; o b) una società interamente di proprietà dello Stato membro. 2.   La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale e, tenendo in considerazione la possibilità di recuperare i costi della risoluzione, è venduta a un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente. Nel determinare le tempistiche della vendita della CCP, si tiene conto della situazione finanziaria e delle condizioni di mercato correnti.
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