Art. 67

Tutela degli accordi di garanzia

In vigore dal 16 dic 2020
Tutela degli accordi di garanzia Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, l’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini: a) la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia; b) la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia; c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita; d) la modifica o lo scioglimento dell’accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.
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