Art. 69
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
In vigore dal 16 dic 2020
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. L’autorità di risoluzione provvede a che l’applicazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:
a)
dispone la cessione a un altro soggetto solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;
b)
elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituisce come parte un’acquirente o la CCP-ponte.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di risoluzione provvede affinché l’applicazione dello strumento di risoluzione non determini:
a)
la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell’ della direttiva 98/26/CE;
b)
un pregiudizio all’opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli della direttiva 98/26/CE;
c)
un pregiudizio all’impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall’ della direttiva 98/26/CE;
d)
un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall’ della direttiva 98/26/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-69