Art. 70

Obblighi di notificazione

In vigore dal 16 dic 2020
Obblighi di notificazione 1.   La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell’, paragrafo 2, ne dà notifica all’autorità competente. 2.   L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione della notificazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l’adozione alla CCP. L’autorità competente informa l’autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e della notificazione ricevuta in conformità dell’ dello stesso regolamento. 3.   Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all’, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’, paragrafo 3, l’autorità competente o l’autorità di risoluzione lo notifica senza indebito ritardo ai soggetti seguenti: a) autorità competente o autorità di risoluzione della CCP; b) autorità competente dell’impresa madre della CCP; c) banca centrale; d) ministero competente; e) CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata; e f) collegio di vigilanza e collegio di risoluzione per tale CCP.
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