Art. 72

Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione 1.   L’autorità di risoluzione notifica al collegio di risoluzione le azioni di risoluzione che intende avviare. Tale notificazione indica altresì se le azioni di risoluzione si discostano dal piano di risoluzione. Non appena possibile dopo l’avvio dell’azione di risoluzione l’autorità di risoluzione ne dà notifica: a) alla CCP in risoluzione; b) al collegio di risoluzione; c) all’autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS; d) alla Commissione europea, alla BEI e all’EIOPA; e e) agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione. 2.   La notificazione prevista al paragrafo 1, secondo comma, include una copia del provvedimento o strumento che avvia l’azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto. La notificazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, secondo comma, illustra i motivi dell’eventuale scostamento dal piano di risoluzione. 3.   Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l’azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli del presente regolamento sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti: a) sito Internet dell’autorità di risoluzione; b) sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e sito Internet dell’AESFEM; c) sito Internet della CCP in risoluzione; e d) se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). 4.   Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.
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