Art. 21
Obiettivi della risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Obiettivi della risoluzione
1. Nell’applicazione degli strumenti di risoluzione e nell’esercizio dei poteri di risoluzione l’autorità di risoluzione tiene presenti tutti gli obiettivi seguenti della risoluzione, che rivestono pari importanza, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:
a)
assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP, in particolare:
i)
il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti;
ii)
la continuità dell’accesso dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie sotto forma di attività finanziarie detenute dalla CCP;
b)
assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui perturbazione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri nonché sull’assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e conservazione dei dati;
c)
evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, in particolare prevenendo o attenuando il rischio che le difficoltà finanziarie si propaghino ai partecipanti diretti della CCP, ai relativi clienti o al sistema finanziario nel suo complesso, incluse altre FMI, e mantenendo la disciplina di mercato e la fiducia del pubblico; e
d)
salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario e il potenziale rischio di perdite per i contribuenti.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione cerca di contenere al minimo i costi della risoluzione per tutti i portatori di interessi ed evitare la distruzione del valore della CCP, a meno che tale distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-21