Art. 21

Obiettivi della risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Obiettivi della risoluzione 1.   Nell’applicazione degli strumenti di risoluzione e nell’esercizio dei poteri di risoluzione l’autorità di risoluzione tiene presenti tutti gli obiettivi seguenti della risoluzione, che rivestono pari importanza, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso: a) assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP, in particolare: i) il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti; ii) la continuità dell’accesso dei partecipanti diretti e, se del caso, dei relativi clienti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie sotto forma di attività finanziarie detenute dalla CCP; b) assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui perturbazione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri nonché sull’assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e conservazione dei dati; c) evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, in particolare prevenendo o attenuando il rischio che le difficoltà finanziarie si propaghino ai partecipanti diretti della CCP, ai relativi clienti o al sistema finanziario nel suo complesso, incluse altre FMI, e mantenendo la disciplina di mercato e la fiducia del pubblico; e d) salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario e il potenziale rischio di perdite per i contribuenti. 2.   Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione cerca di contenere al minimo i costi della risoluzione per tutti i portatori di interessi ed evitare la distruzione del valore della CCP, a meno che tale distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
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