Art. 20
Risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti
In vigore dal 16 dic 2020
Risarcimento dei partecipanti diretti non inadempienti
1. Fatta salva la responsabilità dei partecipanti diretti di assumersi perdite che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento, qualora una CCP in risanamento a causa di un evento diverso dall’inadempimento abbia applicato meccanismi e misure per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti, quali definiti nel suo piano di risanamento, e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, l’autorità competente della CCP può imporre alla CCP di risarcire i partecipanti diretti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP. La possibilità di risarcire i partecipanti diretti non inadempienti non si applica alle loro perdite impegnate contrattualmente nella gestione dell’inadempimento o nelle fasi di risanamento.
La liquidità o il valore dei titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP emessi a ciascun partecipante diretto non inadempiente interessato è proporzionato alle perdite che eccedono i suoi impegni contrattuali. Tali titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP conferiscono al detentore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero, possibilmente integrale, della perdita, per un adeguato numero massimo di anni dalla data di emissione. Se i partecipanti diretti non inadempienti hanno trasferito le perdite eccedenti ai loro clienti, sono tenuti a trasferire i pagamenti ricevuti dalla CCP ai loro clienti, nella misura in cui le perdite risarcite si riferiscano a posizioni dei clienti. Per i pagamenti relativi a tali titoli è utilizzata una quota massima adeguata degli utili annuali della CCP.
2. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano in quale ordine devono essere versati i risarcimenti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata degli utili annuali della CCP di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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