Art. 18
Misure di intervento precoce
In vigore dal 16 dic 2020
Misure di intervento precoce
1. Se la CCP viola i requisiti patrimoniali e prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, rischia di violarli in un prossimo futuro o presenta un rischio per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, oppure se l’autorità competente coglie altre avvisaglie di una situazione critica in grado di compromettere l’attività della CCP e in particolare la sua capacità di prestare servizi di compensazione, l’autorità competente ha facoltà di:
a)
ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento, se le circostanze che hanno determinato l’intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;
b)
ordinare alla CCP di attuare in un determinato arco di tempo uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o le misure comprendono i relativi aggiornamenti;
c)
ordinare alla CCP d’individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d’azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;
d)
ordinare alla CCP d’indire un’assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l’assemblea; in entrambi i casi l’autorità competente fissa l’ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l’adozione;
e)
imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell’alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
f)
imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;
g)
imporre cambiamenti delle strutture giuridiche od operative della CCP;
h)
comunicare all’autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l’eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell’ del presente regolamento, comprese le informazioni acquisite con ispezioni in loco;
i)
ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l’esecuzione delle misure di risanamento della CCP;
j)
ordinare alla CCP di astenersi dall’attuare determinate misure di risanamento qualora l’autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
k)
ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie al fine di conformarsi o di continuare a conformarsi ai requisiti patrimoniali e prudenziali;
l)
ordinare alla CCP di incaricare i partecipanti diretti di invitare i loro clienti a partecipare direttamente alle aste organizzate dalla CCP quando la natura dell’asta giustifica tale partecipazione eccezionale. I partecipanti diretti informano in maniera esaustiva i loro clienti in merito all’asta seguendo le istruzioni ricevute dalla CCP. In particolare la CCP precisa il termine oltre il quale non è più possibile partecipare all’asta. Entro tale termine i clienti informano direttamente la CCP della loro volontà di partecipare all’asta. La CCP facilita quindi la procedura di gara per tali clienti. Un cliente è autorizzato a partecipare all’asta solo se è in grado di dimostrare alla CCP di aver instaurato l’opportuna relazione contrattuale con un partecipante diretto per l’esecuzione e la compensazione delle operazioni che possono derivare dall’asta;
m)
limitare o vietare nella massima misura possibile, senza attivare un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; ha altresì la facoltà di limitare, vietare o congelare tutti i pagamenti all’alta dirigenza, definita all’, punto 29), del regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.
2. Per ciascuna delle misure di cui al paragrafo 1 l’autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l’efficacia.
3. L’autorità competente applica le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a m), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi e dopo aver informato le autorità competenti interessate, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.
4. L’autorità competente applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:
a)
mantenere la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
b)
mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP e l’accesso alle stesse in modo trasparente e non discriminatorio;
c)
mantenere o ripristinare la resilienza finanziaria della CCP.
L’autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un’altra CCP.
5. La CCP che utilizza i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento dei partecipanti diretti non inadempienti conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza ritardo l’autorità competente e l’autorità di risoluzione, precisando se l’evento dipende da proprie carenze o problemi.
6. Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l’autorità competente lo notifica all’AESFEM e all’autorità di risoluzione e consulta il collegio di vigilanza in merito alle prospettate misure di cui al paragrafo 1.
A seguito di dette notificazione e consultazione del collegio di vigilanza, l’autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L’autorità competente notifica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio di vigilanza, all’autorità di risoluzione e all’AESFEM.
7. Ricevuta la notificazione di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo, l’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all’ e le disposizioni in materia di riservatezza previste all’.
8. Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, emana orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni per il ricorso alle misure di cui al presente articolo, paragrafo 1.
Storico versioni
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