Art. 24

Finalità della valutazione

In vigore dal 16 dic 2020
Finalità della valutazione 1.   L’autorità di risoluzione provvede affinché l’azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP. 2.   Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all’, paragrafo 1. 3.   Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l’autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a: a) orientare la decisione sull’adeguata azione di risoluzione da intraprendere; b) assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione; c) orientare la decisione sull’entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell’esercizio dei poteri di risoluzione; d) orientare la decisione sull’entità della svalutazione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi; e) se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull’entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati nonché sulla portata e necessità di una richiesta di liquidità per la risoluzione; f) se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell’eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni; g) se è applicato lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l’autorità di risoluzione nell’accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell’. Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall’esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito. 4.   Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è proponibile impugnazione ai sensi dell’, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l’applicazione dello strumento di risoluzione o l’esercizio del potere di risoluzione.
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Finalità della valutazione (Art. 24 Regolamento (UE) 2021/23) — Testo vigente | Portale Normativo