Art. 16

Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

In vigore dal 16 dic 2020
Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità 1.   Se la valutazione prevista all’ porta l’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione conformemente alla procedura di cui all’, a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l’autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione. La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti sostanziali all’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda misure mirate atte ad eliminarli. 2.   A seguito della trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si sospende l’obbligo, di cui all’, per il collegio di risoluzione di giungere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione fino al momento in cui l’autorità di risoluzione accetta le misure atte a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decise misure alternative a norma del paragrafo 4. 3.   Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la CCP propone all’autorità di risoluzione le possibili misure volte a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L’autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione le misure proposte dalla CCP. L’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), se le misure superino od eliminino effettivamente gli impedimenti. 4.   Se l’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione, conformemente alla procedura di cui all’, conclude che le misure proposte dalla CCP in conformità del paragrafo 3 del presente articolo non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l’autorità di risoluzione indica misure alternative, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all’, paragrafo 1, lettera c). Le misure alternative previste al primo comma tengono conto: a) della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti sostanziali alla risolvibilità della CCP; b) del probabile effetto delle misure alternative: i) sulla CCP, inclusi il suo modello di business e la sua efficienza operativa; ii) sui partecipanti diretti, e nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII; iii) sulle FMI collegate; iv) sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP; v) sul sistema finanziario di uno Stato membro o dell’Unione in generale; e vi) sul mercato interno; e c) degli effetti sull’erogazione di servizi integrati di compensazione per diversi prodotti e sulla marginazione di portafoglio in diverse classi di attività. Ai fini del secondo comma, lettere a) e b), l’autorità di risoluzione consulta l’autorità competente e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, le pertinenti autorità macroprudenziali nazionali designate. 5.   L’autorità di risoluzione notifica per iscritto alla CCP, direttamente o indirettamente per il tramite dell’autorità competente, le misure alternative da dottare per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L’autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità mentre le misure alternative lo sono. 6.   La CCP propone entro un mese un piano per conformarsi alle misure alternative, indicando tempi adeguati per la sua attuazione. Ove lo ritenga necessario, l’autorità di risoluzione può abbreviare o prorogare il termine proposto. 7.   Ai fini del paragrafo 4, l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente e consentendo tempi adeguati per l’attuazione, può: a) ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali; b) ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata; c) ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; d) ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia in caso di inadempimento di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; e) imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici; f) ordinare alla CCP di dismettere attività specifiche; g) ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte; h) ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento, il regolamento operativo e altre disposizioni contrattuali; i) limitare o impedire lo sviluppo di attività d’impresa nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti; j) imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione; k) ordinare alla CCP di separare a livello operativo e finanziario i suoi vari servizi di compensazione in modo da isolare specifiche classi di attività da altre classi di attività e, ove ritenuto opportuno, limitare gli insiemi di attività soggette a compensazione a copertura di diverse classi di attività; l) ordinare alla CCP di costituire un’impresa madre nell’Unione; m) ordinare alla CCP di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse finanziarie per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate; n) ordinare alla CCP di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate. Le azioni prese in considerazione possono comprendere, in particolare, il tentativo di rinegoziare le passività emesse dalla CCP o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all’eventuale decisione dell’autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l’ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento; o) se la CCP è una filiazione, coordinarsi con le pertinenti autorità per obbligare l’impresa madre a costituire una società di partecipazione distinta che controlli la CCP, laddove sia necessaria una misura in questo senso per agevolare la risoluzione della CCP e per scongiurare la possibilità che l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione si ripercuotano negativamente su altre componenti del gruppo; p) limitare o vietare collegamenti di interoperabilità della CCP laddove tale limitazione o divieto sia d’uopo per evitare effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:23:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo