Art. 15

Valutazione della risolvibilità

In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione della risolvibilità 1.   L’autorità di risoluzione valuta, in coordinamento con il collegio di risoluzione conformemente alla procedura di cui all’ e previa consultazione dell’autorità competente, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti: a) sostegno finanziario pubblico straordinario; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. 2.   La CCP è considerata risolvibile quando l’autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l’applicazione degli strumenti di risoluzione e l’esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando ogni eventuale ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, nonché quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario e possibili svantaggi indebiti per i portatori di interessi. Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l’instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro. Se considera che la CCP non sia risolvibile, l’autorità di risoluzione lo notifica tempestivamente all’AESFEM. 3.   Su richiesta dell’autorità di risoluzione la CCP dimostra che: a) nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP; e b) i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all’esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati. 4.   Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato. 5.   Entro il 12 agosto 2022, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il CERS, emana orientamenti per promuovere la convergenza delle prassi di risoluzione relative all’applicazione della sezione C dell’allegato del presente regolamento conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   L’autorità di risoluzione, in coordinamento con il collegio di risoluzione, effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente all’elaborazione e all’aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell’.
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