Art. 13
Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP
In vigore dal 16 dic 2020
Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP
1. La CCP collabora secondo necessità all’elaborazione del piano di risoluzione e comunica alla sua autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell’autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l’analisi indicate nella sezione B dell’allegato.
L’autorità competente comunica all’autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.
2. L’autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L’autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.
3. La CCP scambia tempestivamente informazioni con le sue autorità competenti al fine di facilitare la valutazione dei profili di rischio della CCP e l’interconnessione con altre FMI, altre istituzioni finanziarie e con il sistema finanziario in generale, di cui agli del presente regolamento. Le autorità competenti trasmettono al collegio di vigilanza le informazioni che ritengono significative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-13