Art. 11
Procedura di coordinamento per i piani di risanamento
In vigore dal 16 dic 2020
Procedura di coordinamento per i piani di risanamento
1. Il collegio di vigilanza esamina il piano di risanamento e, se un membro del collegio ritiene che esso presenti carenze sostanziali o vi siano impedimenti sostanziali alla sua esecuzione, tale membro formula raccomandazioni all’autorità competente della CCP in merito a tali questioni entro due mesi dalla trasmissione del piano di risanamento da parte dell’autorità competente.
2. Il collegio di vigilanza concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:
a)
verifica e valutazione del piano di risanamento;
b)
applicazione delle misure di cui all’, paragrafi 7, 8, 9 e 10.
3. Il collegio di vigilanza giunge a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 2, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l’autorità competente trasmette il piano di risanamento.
Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio di vigilanza, l’AESFEM può assistere il collegio di vigilanza nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 2, l’autorità competente della CCP decide autonomamente.
L’autorità competente della CCP adotta la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L’autorità competente della CCP notifica la decisione per iscritto alla CCP e agli altri membri del collegio.
5. Se, al termine del periodo di quattro mesi, non si è pervenuti a una decisione congiunta e la maggioranza semplice dei membri votanti non concorda con la proposta di decisione congiunta dell’autorità competente su una delle questioni relative alla valutazione dei piani di risanamento o all’attuazione delle misure di cui all’, paragrafo 10, lettere a), b) e d), uno dei membri votanti interessati, sulla base di tale maggioranza, può deferire la questione all’AESFEM in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall’AESFEM a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.
6. Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L’AESFEM decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all’AESFEM se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell’AESFEM entro un mese, si applica la decisione dell’autorità competente della CCP.
Storico versioni
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