Art. 10

Valutazione del piano di risanamento

In vigore dal 16 dic 2020
Valutazione del piano di risanamento 1.   La CCP sottopone il piano di risanamento all’autorità competente. 2.   L’autorità competente trasmette senza ritardo il piano al collegio di vigilanza e all’autorità di risoluzione. L’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all’ entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio di vigilanza secondo la procedura prevista all’. 3.   L’autorità competente e il collegio di vigilanza valutano il piano di risanamento tenendo in considerazione i fattori seguenti: a) la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa, la sostituibilità delle sue attività e il profilo di rischio della CCP, anche in termini di rischi finanziari, operativi e informatici; b) l’impatto globale che l’attuazione del piano di risanamento avrebbe: i) sui partecipanti diretti, e nella misura in cui l’informazione è disponibile, sui relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove questi siano stati designati quali O-SII; ii) sulle FMI collegate; iii) sui mercati finanziari, comprese le sedi di negoziazione, serviti dalla CCP; e iv) sul sistema finanziario di uno Stato membro e dell’Unione in generale; c) se gli strumenti di risanamento e la loro sequenza specificata nel piano di risanamento creano incentivi adeguati perché i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e, ove possibile, i relativi clienti, se del caso, controllino il volume del rischio che introducono o sostengono nel sistema, monitorino l’assunzione di rischi e le attività di gestione dei rischi della CCP e contribuiscano alla procedura di gestione dell’inadempimento della CCP. 4.   Nel valutare il piano di risanamento, l’autorità competente tiene in considerazione gli accordi di sostegno dell’impresa madre come parti valide del piano di risanamento solo quando tali accordi sono vincolanti sul piano contrattuale. 5.   L’autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. Qualora siano individuate siffatte misure, l’autorità di risoluzione le porta all’attenzione dell’autorità competente e rivolge all’autorità competente raccomandazioni su come affrontare le ripercussioni negative di tali misure sulla risolvibilità della CCP, entro due mesi dalla trasmissione dei piani di risanamento da parte dell’autorità competente. 6.   L’autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 5 giustifica esaurientemente all’autorità di risoluzione la decisione assunta. 7.   L’autorità competente notifica alla CCP se accetta le raccomandazioni dell’autorità di risoluzione o se ritiene, in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma dell’, che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l’attuazione, e le offre la possibilità di presentare osservazioni. 8.   Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l’autorità competente può ordinare a quest’ultima di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell’autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità dei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 9.   Se, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’, ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP non ha presentato un piano riveduto, l’autorità competente ordina alla CCP di apportare modifiche specifiche al piano entro un periodo di tempo ragionevole, definito dall’autorità competente. 10.   Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma delle procedure di cui all’, ordina alla CCP di indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento. Se la CCP non indica dette modifiche nei tempi fissati dall’autorità competente oppure se l’autorità competente, previa consultazione dell’autorità di risoluzione e in coordinamento con il collegio di vigilanza a norma delle procedure di cui all’, non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all’attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, l’autorità competente ordina alla CCP di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole definito dall’autorità competente, misure specifiche riguardo a uno o più dei seguenti obiettivi, tenendo conto della gravità delle carenze o impedimenti e dell’effetto delle misure sull’attività della CCP e sulla sua capacità di continuare a rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012: a) riduzione del profilo di rischio della CCP; b) potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti patrimoniali e prudenziali; c) revisione della strategia e della struttura della CCP; d) modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali; e) modifica della struttura di governo societario della CCP. 11.   La richiesta di cui al paragrafo 10, secondo comma, è motivata e notificata alla CCP per iscritto. 12.   In cooperazione con il SEBC e il CERS, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i fattori di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c). L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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