Art. 8

Scambio di informazioni

In vigore dal 16 dic 2020
Scambio di informazioni 1.   Di loro iniziativa o a richiesta, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall’autorità di un paese terzo solo previo consenso scritto di quest’ultima. 3.   Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve essere notificato, essere consultato o dare l’approvazione.
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