Art. 7

Principi generali del processo decisionale

In vigore dal 16 dic 2020
Principi generali del processo decisionale Nell’assumere decisioni e quando agiscono a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM tengono conto di tutti i principi e aspetti seguenti: a) la decisione o azione è efficace e proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti: i) forma giuridica, assetto proprietario e struttura organizzativa della CCP, comprese, se del caso, eventuali interdipendenze all’interno del gruppo cui appartiene la CCP; ii) natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP, in particolare dimensioni, struttura e liquidità in condizioni di stress dei mercati serviti; iii) struttura, natura e diversificazione della partecipazione diretta della CCP nonché, nella misura in cui l’informazione è disponibile, della rete dei clienti e clienti indiretti dei partecipanti diretti; iv) sostituibilità delle funzioni essenziali della CCP nei mercati serviti; v) interconnessione della CCP con altre FMI, altre sedi di negoziazione, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale; vi) eventualità o meno che la CCP compensi un contratto derivato OTC appartenente a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all’obbligo di compensazione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012; e vii) conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2; b) al momento di adottare decisioni e di intraprendere azioni, si osservano le esigenze imperative di efficacia, di tempestività, di dovuta sollecitudine del processo decisionale, ove richiesto, e di massimo contenimento possibile dei costi, garantendo nel contempo che le perturbazioni del mercato siano per quanto possibile attenuate; c) il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario è evitato nella massima misura possibile, è disponibile e utilizzato solo come soluzione di ultima istanza e conformemente alle condizioni di cui all’, e non vengono create aspettative circa il sostegno finanziario pubblico; d) le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l’azione sia avviata in modo coordinato ed efficace; e) sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro; f) gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, i relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove tali clienti o clienti indiretti siano stati designati dagli Stati membri quali O-SII a norma dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, e le FMI collegate, comprese le CCP interoperabili, in particolare l’impatto della decisione o dell’azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell’Unione in generale; g) le autorità di risoluzione e i collegi di risoluzione non possono imporre agli Stati membri di fornire un sostegno finanziario pubblico straordinario né interferire con la sovranità e le competenze degli Stati membri in materia di bilancio; h) gli interessi dei partecipanti diretti interessati e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, dei relativi clienti e clienti indiretti, creditori e altri portatori di interessi della CCP negli Stati membri interessati devono essere equilibrati evitando di penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti ed evitando un’iniqua ripartizione degli oneri all’interno degli Stati membri e tra gli stessi; i) l’obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l’azione implica almeno l’obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti, sulle FMI collegate o sulle sedi di negoziazione; o un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti, le FMI collegate o le sedi di negoziazione; j) ove un’autorità sollevi una questione relativa alla stabilità finanziaria del suo Stato membro, l’autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione della CCP la esaminano approfonditamente e, se non tengono conto delle preoccupazioni espresse, ne spiegano le motivazioni per iscritto; k) il piano di risoluzione previsto all’ è rispettato, a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione; l) è assicurata la trasparenza nei confronti delle autorità pertinenti ogniqualvolta possibile e in ogni caso se la decisione o azione proposta può verosimilmente ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato; m) le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell’intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione; e n) è ridotto al minimo, nella misura del possibile, quanto segue: gli effetti economici e sociali negativi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria, della decisione su tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui sono disponibili le informazioni, i relativi clienti e clienti indiretti, anche laddove tali clienti o clienti indiretti siano stati designati dagli Stati membri quali O-SII e le FMI collegate, comprese le CCP interoperabili.
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